Il decreto sviluppo, decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 pubblicato sulla Gazzeta Ufficiale del 13 maggio 2011, n.110, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia o tasso di usura, come precedentemente disciplinato dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
L’Art. 8, comma d, del decreto sviluppo vuole che dal giorno di emissione di tale decreto legge (14 maggio 2011) la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali.
Comunque la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Cosa vuol dire ciò?
In precedenza il metodo di calcolo stabiliva soltanto di aumentare del 50% il valore del TEGM per ottenere la soglia di usura.
Adesso invece il calcolo è lievemente più complesso e, con gli attuali tassi medi, come vedremo dagli esempi, gli istituti di credito e le società finanziarie si avvantaggeranno grazie al nuovo metodo, perchè potranno usufruire di margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi da applicare ai prestiti.
Esempio #1:
- Prima: Si aggiungeva al 6% il 50% del 6% (ovvero il 3%) e si otteneva un tasso di usura del 9%
- Adesso: Si aggiunge al 6% un quarto del 6% (ovvero l’ 1,5%) ottenendo una prima soglia del 7,5%; a questo valore si devono sommare 4 punti percentuali ‘secchi’ arrivando così all’11,5%.
In breve, per un TEGM del 6% abbiamo :
- Vecchio tasso di usura prima del 14 maggio 2011 = 9%
- Nuovo tasso di usura dal 14 maggio 2011 in poi = 11,5%
Questo significa che il tasso di interesse per un prestito che appartiene ad una categoria di finanziamento per la quale la Banca d’Italia rileva nel trimestre un TEGM del 6% può essere portato fino all’11,5 senza incorrere nel reato di usura, mentre prima era sufficiente superare il 9%.
Vediamo ora un esempio concreto che mostra cosa cambia per i mutui a tasso fisso.
Esempio #2: TEGM per i mutui a tasso fisso 2° trimestre 2011 = 4,68%
- Prima: 4,68% + 2,34% = 7,02%
Adesso: 4,68% + 1,17% + 4,00% = 9,85%
Nel provvedimento è prevista inoltre una limitazione al tasso di usura secondo la quale la differenza tra la soglia di usura calcolata ed il TEGM non può superare gli 8 punti percentuali.
All’atto pratico questo implica che tale limitazione, teoricamente a favore dei consumatori, scatta solo per TEGM superiori ai 16%.
Nel comunicato del 18 maggio 2011 il Dipartimento del Tesoro, disapprova gli effetti della norma evidenziando che “da un punto di vista metodologico, la nuova curva dei tassi soglia ha una pendenza minore della precedente, con VALORI PIU’ ELEVATI dei precedenti quando i tassi medi (TEGM n.d.r.) sono particolarmente BASSI, che tendono a ridursi al crescere di questi ultimi”.
E’ comunque vero che, in periodo di tassi relativamente bassi come quello attuale, la fascia di oscillazione del TEGM per tutte le operazioni finanziarie tende a rimanere abbondantemente sotto il 16%.
Da ciò si evince che la limitazione di cui sopra, avendo effetto solo per TEGM superiori al 16%, attualmente non trova alcuna applicazione pratica con i tassi correnti, mentre al contrario l’innalzamento della soglia di usura colpisce in pratica tutte le operazioni di finanziamento (ad accezione del credito revolving per importi inferiori a 5.000 euro il cui TEGM è pari al 17,39%).
Non è difficile immaginare che i prestiti, da un punto di vista delle possibili conseguenze che questa norma avrà nella vita quotidiana, potranno subire aumenti ulteriore e questo non è proprio ciò che serviva per rilanciare i consumi in un periodo di crisi economica come quello attuale.