Secondo quanto afferma la risoluzione 114/E del 31 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’Ires, per determinare il reddito degli immobili di interesse storico e artistico, bisogna partire dalla rendita catastale, divisa per metà. Una regola che vale, precisa ancora il documento delle Entrate, sia per gli immobili non locati, che per quelli concessi in locazione.
Identico criterio vale infine per la determinazione del reddito di tali immobili se sono posseduti da enti non commerciali, da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o – ancora – da società ed enti commerciali non residenti.
Una precisazione, osservava il quotidiano economico finanziario Il Sole 24 Ore pochi giorni fa, che si è resa fondamentalmente necessaria per le possibilità ambiguità che potrebbero sorgere dalla lettura della nuova normativa in tema di immobili di interesse storico e artistico, che ha portato modifiche al Tuir e all’Imu.