Ai sensi dell’art 1 della Nota II Bis della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, le Agevolazioni fiscali per la prima casa sono configurabili solamente se il soggetto possiede la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile, o ve la trasferisca entro 18 mesi dalla data di acquisto. Le Agevolazioni fiscali sono comunque possibili nel caso il soggetto eserciti la sua attività lavorativa, nel comune dove è ubicata la prima casa.
E’ quanto è stato confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 12 ottobre 2012 n° 17597/12, in relazione ad un soggetto che non aveva trasferito entro 18 mesi la sua residenza nel comune della prima casa.
Questi requisiti non sono però i soli a dover essere rispettati per ottenere le Agevolazioni Fiscali. Infatti il soggetto non deve essere inoltre titolare (sia esclusivamente, che in comunione dei beni) di un’altra proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un altro immobile, nello stesso comune ove risulta ubicata la prima casa.
Dal punto di vista oggettivo, in relazione all’immobile oggetto della richiesta, questo deve rientrare a livello catastale in una casa di abitazione, rientrante tra le categorie A1 e A11, non definibile quindi “di lusso”.
Esiste una sola eccezione al mancato trasferimento entro 18 mesi della residenza del soggetto: la causa di forza maggiore.
Come già precisato dall’Agenza delle Entrate, questa causa deve necessariamente verificarsi mentre il termine dei 18 mesi sia ancora pendente, e non successivamente.
La causa di forza maggiore non deve afferire alla sfera soggettiva del contribuente e non deve essere neppure conoscibile al momento del rogito.