La Commissione europea ha approvato un regime “ombrello” italiano di 9 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato dalla Commissione il 19 marzo 2020, modificato il 3 aprile e l’ 8 maggio 2020.
Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager , responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Il sistema italiano” ombrello “da 9 miliardi di euro consentirà il sostegno alle imprese di tutte le dimensioni da parte delle regioni italiane, delle province autonome, di altri enti territoriali e camere di commercio. A complemento di alcune misure nazionali già approvate, questo regime supporterà le imprese italiane nel continuare le loro operazioni in questi tempi difficili e aiuterà a preservare i posti di lavoro. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le misure di sostegno nazionali possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE. ”
Le misure di sostegno italiane
L’Italia ha notificato alla Commissione nell’ambito del quadro temporaneo un regime “ombrello” di 9 miliardi di euro a sostegno delle società colpite dall’epidemia di coronavirus. Nell’ambito del regime, le Regioni e le Province autonome italiane, altri enti territoriali e le Camere di commercio, saranno in grado di fornire sostegno a imprese di tutte le dimensioni, inclusi lavoratori autonomi, piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese .
Nell’ambito del regime, il sostegno pubblico può essere concesso tramite:
Sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti.
Aiuti alla ricerca e sviluppo (R&S) relativi al coronavirus, alla costruzione e al potenziamento di strutture per lo sviluppo e test di prodotti rilevanti per il coronavirus e alla produzione di prodotti correlati al coronavirus, quali vaccini, prodotti medici, trattamenti e dispositivi, disinfettanti e indumenti protettivi, ingredienti farmaceutici attivi e sostanze attive utilizzate per i disinfettanti.
Sussidi salariali per i dipendenti per evitare licenziamenti durante l’epidemia di coronavirus.
Questo schema mira a sostenere le aziende che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di liquidità derivante dall’impatto economico dell’epidemia di coronavirus. In particolare, aiuterà le imprese a coprire il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento. Questo schema supporterà e promuoverà anche la ricerca e la produzione di prodotti correlati al coronavirus e aiuterà i dipendenti a evitare licenziamenti in questi tempi difficili.
La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:
Per quanto riguarda le sovvenzioni dirette, gli anticipi rimborsabili, i vantaggi fiscali e di pagamento, il sostegno per impresa non supererà gli 800.000 euro per impresa come previsto dal quadro temporaneo (o rispettivamente 100.000 e 120.000 euro nel caso di agricoltura e pesca / acquacoltura) .
Per quanto riguarda le garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati, (i) l’importo del prestito sottostante per società è limitato a quanto necessario per coprire le sue esigenze di liquidità per il prossimo futuro; (ii) è limitato nel tempo; e (iii) i premi delle commissioni di garanzia e i tassi di interesse non superano i livelli previsti dal Framework temporaneo; (iv) contiene garanzie per garantire che l’aiuto sia effettivamente incanalato dalle banche o da altri istituti finanziari ai beneficiari bisognosi.
Per quanto riguarda gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo relativi al coronavirus, (i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire all’impresa di impegnarsi in questa attività di ricerca e sviluppo; e (ii) sono rispettate le norme sui costi ammissibili e le categorie ammissibili di ricerca ammissibili.
Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per la costruzione e il potenziamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti rilevanti per il coronavirus, (i) l’aiuto è ritenuto necessario per consentire alla società di impegnarsi in tali attività; (ii) il progetto di investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto; e iii) i costi ammissibili e i criteri di intensità dell’aiuto sono rispettati.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sussidi salariali per i dipendenti al fine di evitare licenziamenti, (i) il sussidio salariale è concesso a dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione delle attività commerciali a causa del coronavirus epidemia; (ii) il sussidio salariale è concesso per un periodo massimo di dodici mesi; e (iii) la sovvenzione salariale mensile non deve superare l’80% della retribuzione lorda mensile.
Infine, gli aiuti possono essere concessi solo a società che non erano in difficoltà già al 31 dicembre 2019.
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. La misura è inoltre necessaria, adeguata e proporzionata per combattere la crisi sanitaria e contribuire a soddisfare le esigenze comuni di produzione europea nell’attuale crisi, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su questa base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.
La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile e l’ 8 maggio 2020, prevede moli tipi di aiuti, che possono essere concessi dagli Stati membri. Non resta che vedere come evolve la situazione in favore dell’Italia.