La circolare 19/ E dell’agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spese sanitarie, agevolazioni fiscali in favore dei disabili.
In attesa di verificare quale sarà la portata dei paventati tagli alle agevolazioni fiscali vediamo nel dettaglio la risposta dell’amministrazione finanziaria ad alcuni quesiti.
- Per fruire della detrazione al 36 % su lavori di ristrutturazioni fatti su parti comuni degli edifici è sufficiente la dichiarazione dell’amministratore in merito all’aver assolto tutti gli obblighi previsti;
- Per fruire dell’agevolazione il contribuente deve conservare tutta la documentazione che la legislazione edilizia richiede per dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili ( concessioni, Dia, autorizzazioni, ecc.). Nel caso in cui non vi siano apposita documentazione da produrre il contribuente dovrà redigere una autocertificazione attestando che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa;
- Con l’entrata in vigore della legge 148/2011 è stata introdotta la possibilità anche per il venditore ( o il donatore) di continuare a beneficiare delle quote restanti di detrazione riconosciute per l’immobile ristrutturato. Pertanto adesso la parte di detrazione in merito alla ristrutturazione ancora non fruita potrà essere dichiarata o dal venditore o dal compratore. Qualora nell’atto notarile non si specifichi il beneficiario varranno le norme ante legge 148 ( sarà l’acquirente ad essere legittimato a beneficiarne).