Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
L’agevolazione in questione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013. Approfondiamo insieme la questione superbonus, vediamo le risposte alle domande più frequenti, quali lavori si possono effettuare beneficiando delle detrazioni, come funziona il bonus 110 per la seconda casa.
Il Superbonus spetta in caso di:
Oltre agli interventi cosiddetti trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
In riferimento alle seconde case o case vacanze sono emersi dubbi riguardanti le questioni interpretative, in seguito sono state perciò pubblicate diverse risposte a istanze d’interpello, tra cui la risposta n.810/2021 dell’Agenzia delle Entrate. L’impianto normativo è il medesimo sia per le prime sia per le seconde case, così come è lo stesso l’obiettivo finale dell’operazione: rendere più efficienti anche gli immobili più datati in un’ottica di risparmio energetico.
Per accedere alla detrazione è necessario che, a fine lavori, si ottenga un miglioramento delle prestazioni energetiche di almeno due classi o che si raggiunga la classe più alta possibile. Il salto deve essere certificato da un’Ape (Attestazione prestazione energetica) a inizio lavori e alla fine degli interventi. Gli interventi possono essere realizzati su:
Le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliare per poter beneficiare del bonus in questione devono necessariamente rispondere ai seguenti requisiti:
L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, dispone inoltre che:
per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva;
un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
Con il termine seconda casa, si indica un’abitazione posseduta oltre alla “prima casa”, e quindi quella in cui non si risiede abitualmente. Qualsiasi immobile, anche se risulta essere l’unico posseduto da una persona, potrebbe apparire come seconda casa ai fini fiscali se, appunto, non viene utilizzata come abitazione principale dal proprietario.
Riguardo al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che per la detrazione, chi sostiene le spese deve possedere o detenere l’immobile oggetto dei lavori, sono quindi compresi anche i contratti di locazione e comodato.
Il Superbonus spetta per le spese sostenute per i lavori realizzati su un massimo di due unità immobiliari (articolo 19, comma 10 del decreto legge n. 34/2020). Invece, questa limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Per quanto attiene gli interventi ricadenti nel Supersismabonus 110%, volti a migliorare la risposta sismica dell’edificio, non esiste alcun vincolo sul numero unità ma prevede massimale di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. L’unico vincolo previsto dalla normativa è che tali abitazioni siano ubicate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3.
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