Ormai manca meno di un giorno per mettersi in regola con il pagamento della mini-imu in tutti i Comuni in cui è stata aumentata l’aliquota.
Agenzia delle Entrate e Ministero del Tesoro cercano di fornire, attraverso le faq, gli ultimi aggiornamenti utili per non incorrere in spiacevoli errori.
Prima di tutto essi chiariscono quali siano i codici tributo che devono essere utilizzati per il versamento della mini-imu, ovvero, gli stessi previsti ed utilizzati per gli anni 2012 e 2013 relativi al Comune ed a seconda della tipologia di immobile: 3912 per le prime case, 3914 per i terreni agricoli.
Se il calcolo è inferiore a 12 euro (importo minimo), il contribuente non è tenuto al versamento della tassa;
la mini-imu dove essere pagata anche per le abitazioni non affittate, possedute dal personale in servizio permanente delle forze armate, compresi vigili del fuoco e polizia ed i terreni agricoli non coltivati;
per la compilazione dell’F24 bisogna barrare la casella acconto/saldo, ma solo la parte relativa a “saldo“, mentre quella riguardante la rateazione dovrà essere completata inserendo il valore 0101, per le prime case, mentre per gli altri pagamenti il campo non va compilato;
la casella detrazione va compilata inserendo l’importo effettivo della detrazione 2013 e la casella numero di immobili, riportando l’effettivo numero di immobili su cui versare la mini-imu;
scatta il ravvedimento operoso per i contribuenti che non pagheranno entro la scadenza stabilita (24 gennaio), con le seguenti modalità:
1) 2% per ogni giorno di ritard0, se il versamento viene effettuato entro i primi 15 giorni;
2) 3% oltre il 15esimo giorno;
3) 3,75% oltre il mese di ritardo.