In mezzo alle beghe per l’Imu e alla pioggia di emendamenti “calati” sulla Legge di Stabilità, è passato praticamente inosservato. Eppure nell’articolo 35 è stata inserita una modifica che cambia sostanza e forma del rogito. La notizia ha praticamente prima fatto il giro di internet e poi è stata affrontata dagli operatori dell’informazione.
Una modifica, quella inserita nell’o che pur rimpinguendo (almeno in teoria) le casse dello Stato, offre qualche garanzia (sempre in teoria) ai soggetti che partecipan alla compravendita.
Di cosa si tratta? Semplicemente, il denaro utilizzato per pagare il rogito dovrà adesso essere “parcheggiato” in un conto corrente ad hoc, facente capo alle amministrazioni locali. Solo una volta trascitto l’atto il denaro verrà trasferito a chi di dovere.
Qual è il senso di questa novità? I “sensi” sono almeno due.
1. Il conto corrente è ufficialmente istituito per raccogliere fondi da destinare al credito alle imprese. Sicché, per tutto il tempo in cui il denaro rimarrà in questo conto, gli interessi maturati saranno destinato a questo scopo.
2. Con questo metodo si evitano le classiche brutte soprese che a volte si verificano a causa della distanza temporale tra il pagamento (immediato) e la trascrizione del rogito (dopo qualche mese). Sicché, il denaro verrà trasferito solo a trascrizione avvenuta.
Ecco il passaggio della Legge di Stabilità che certifica le modifiche alla questione rogito: “Il notaio o altro pubblico ufficiale sarà tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato il prezzo pattuito per la vendita dell’immobile o altri corrispettivi versati, comprese ad esempio le somme destinate all’estinzione delle spese condominiali non pagate”.