Il comodato d’uso è un tipo di contratto che si stipula in condizioni particolari. I soggetti sono il comodante e il comodatario. Il primo “concede” l’immobile e il secondo ne usufruisce. Il comodatario può abitare la casa, agisce in tutto e per tutto come un inquilino, ma non paga alcun canone perché il rapporto si intende a titolo gratuito. E’ il contratto che, in genere, il padre utilizza per assegnare al figlio un alloggio nel quale vivere.
Gli oneri del comodante riguardano il pagamento delle tasse e il pagamento delle specie urgenti e impreviste (es. riparazioni). Sono escluse le utenze. Il comodante, inoltre, può ispezionario l’immobile a suo piacimento e senza preavviso.
Gli oneri del comodatario riguardano il pagamento delle utenze e, in generale, la conservazione dello stato della casa. In buona sostanza, devono “tenerla bene”.
Non esistono oneri fiscali legati strettamente al comodato d’uso. Visto che non vi è guadagno per il comodante, che – semplicemente – effettua un dono a vantaggio del comodatario – non è vi è base imponibile e non ci sono tasse da pagare.
Esistono alcuni particolari da chiarire.
Alla morte del comodotario, l’immobile non ritorna direttamente e automaticamente a disposizione del comodante. Se questi non agisce, gli eredi del comodatario possono tranquillamente utilizzarla come faceva quest’ultimo. Se però il comodante richiede la restituzione del bene, questo tornerà immediatemente tra le sue disposizioni.
C’è poi il capitolo Imu. Un immobile in comodato d’uso può valere come prima casa del comodante? E se rappresenta la sua unica proprietà? Il legislatore, in merito, ha stabilito che a fini del pagamento della tassa di proprietà, un immobile in comodato d’uso debba essere definita “seconda casa”.