Con il Decreto del Fare, la mediazione ritorna a essere un elemento imprescindibile per la risoluzione delle liti condominiali. La Corte Costituzionale aveva bocciato l’obbligatorietà di questo istituto, inteso come passo preliminare al procedimento giudiziaro. L’esecutivo Letta ha deciso di ristabilirlo, ponendo il mediatore a figura cardine per i contenziosi tra condomini. Le novità. comunque, sono tante.
E’ stata introdotta la possibilità, per il mediatore, di interrompere i servizi in comune nel caso in cui un inquilino si dimostri moroso da più di sei mesi. In precedenza ciò era possibile solo nel caso in cui un tale “potere” fosse specificato nel contratto condominiale. Si applica, inoltre, in caso di recidiva, una multa di 200 euro che può salire fino a 800 in caso di recidiva.
La domanda di mediazione va inoltrata presso un organismo di mediazione che sia situato nella stessa circoscrizione del tribunale di riferimento del condominio. A tale domanda può partecipare anche l’amministratore, a condizione che metà dei condomini riuniti in assemblea si dimostri d’accordo.
Le autorità designano il mediatore, il quale, a trenta giorni dalla domanda, fissa un primo incontro. In questo incontro non sono previsti compensi per la mediazione in quanto il mediatore è chiamato, semplicemente, a illustrare modalità e tempi di svolgimento dell processo mediatorio.
Se la mediazione è facoltativa, quindi non presuppone un procedimento giudiziario, la presenza degli avvocati non è obbligatoria. In caso contrario, gli avvocati hanno l’obbligo di presenziare.
Importante anche il ruolo del Ministero della Giustizia, che è chiamato a verificare l’operato dei mediatori, a quali chiederà, a partire dal 2014 il resoconto dei procedimenti di mediazione da lui effettuati.