Con la modifica dell’art. 1117-bis è entrata in vigore la riforma sul condominio. Una revisione ben nota – e attesa da oltre 70 anni – che tuttavia finisce con l’avere un campo di applicabilità non altrettanto risaputo, e molto più ampio di quanto si possa superficialmente immaginare.
Stando alle intenzioni del legislatore, infatti, è da considerarsi condominio non solamente il tradizionale edificio con più piani verticali, quanto anche i condomini orizzontali o i supercondomini.
La riforma riguarda infine anche i c.d. Supercondomini, ovvero più unità immobiliari o più edifici, ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici, purchè abbiano parti o servizi in comune.
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