Con la modifica dell’art. 1117-bis è entrata in vigore la riforma sul condominio. Una revisione ben nota – e attesa da oltre 70 anni – che tuttavia finisce con l’avere un campo di applicabilità non altrettanto risaputo, e molto più ampio di quanto si possa superficialmente immaginare.
Stando alle intenzioni del legislatore, infatti, è da considerarsi condominio non solamente il tradizionale edificio con più piani verticali, quanto anche i condomini orizzontali o i supercondomini.
Pur precisando che il condominio minimo è quello costituito da due partecipanti, il legislatore precisa infatti come siano assoggettati alla riforma anche quelli “orizzontali”, formati da villette a schiera o costruzioni plurifamiliari, in località di villeggiatura, che abbiano strutture portanti e impianti essenziali in comuni.
La riforma riguarda infine anche i c.d. Supercondomini, ovvero più unità immobiliari o più edifici, ovvero più condomini di unità immobiliari e di edifici, purchè abbiano parti o servizi in comune.