Questo quanto stabilito nella risoluzione n.112/E dell’ Agenzia delle Entrate dello scorso 27 dicembre: chi decide di vendere il proprio immobile senza attendere i 5 anni previsti dalla Legge, non perde l’ agevolazione 1° casa e non deve pagare alcuna sanzione, anche se non acquista una nuova prima abitazione entro 1 anno dalla vendita.
Buone notizie, dunque, per chi, in questo particolare periodo di crisi, si vede costretto a vendere la sua casa, ma non può ricomprarla entro 12 mesi.
Chiunque si trovi in tale condizione, è tenuto a presentare, entro il suddetto anno, un’ istanza al Fisco in cui dichiara di non voler procedere all’ acquisto di un nuovo immobile da adibire a prima abitazione.
In tal caso, il contribuente sarà tenuto al pagamento della differenza fra l’ imposta pagata (agevolata) e quella dovuta (ordinaria), ma non la prevista sanzione del 30%.
Al contrario, si decade dall’ agevolazione e si è tenuti al pagamento della suddetta sanzione, qualora non si proceda nè all’ acquisto di un altro immobile, nè alla comunicazione al competente Ufficio, dell’ intenzione di non voler più usufruire del trattamento agevolato.
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