Le agevolazioni fiscali sulla prima casa, di cui abbiamo parlato anche nel precedente articolo (clicca qui per leggerlo), possono essere oggetto di richiesta anche da parte di cittadini italiani emigrati all’estero.
Il primo caso configurabile, è quello del cittadino italiano trasferitosi per lavoro. Nel caso questi non abbia modificato la sua residenza, ma si sia trasferito temporaneamente, potrà richiedere l’agevolazione sulla prima casa, per l’acquisto di un immobile che sia però ubicato nel comune in Italia ove abbia sede l’azienda o l’attività principale lavorativa, da cui dipende il futuro lavorativo del soggetto.
Nel caso invece il soggetto sia residente all’estero e iscritto all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) potrà richiedere l’agevolazione della prima casa, per l’acquisto di un immobile in qualsiasi comune d’Italia, purchè sia la “prima casa” di proprietà del soggetto.
Il secondo caso configurabile, è del cittadino emigrato all’estero, dove ha stabilito residenza, non per motivi lavorativi.
La sua iscrizione all’AIRE non è obbligatoria per richiedere le agevolazioni fiscali, infatti potrà semplicemente compilare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, prodotta nell’atto di acquisto.
Per godere dei benefici fiscali, però, è necessario che il soggetto non sia proprietario di altre “prime case” nel territorio italiano, dove potrà acquistarne una in qualsiasi comune italiano.
Importante da ricordare come anche nei casi di cittadini italiani emigrati o residenti all’estero, vanno ugualmente rispettati i soliti requisiti soggettivi e oggettivi per la richiesta dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, come riportato nei nostri precedenti articoli.