Ai sensi dei criteri stabiliti nell’Allegato A del Dm 2 agosto 1969, le abitazioni di lusso non possono godere delle agevolazioni fiscali, così tanto discusse attualmente e stabilite in base al Dpr 131/86. Ma quali sono le caratteristiche alla base di un’abitazione di lusso?
Le abitazioni di lusso sono immobili edificati su aree adibite a ville o parchi privati, con la specifica previsione di casa unifamiliare o comunque non inferiore a 3.000 mq, escluse le zone agricole. Queste possono altresì essere parti di fabbricati superiori a 2.000 metri cubi e con specifiche caratteristiche, stabilite dall’art 3 dell’Allegato A del Dm 2 agosto 1969.
Le abitazioni di lusso hanno una piscina di almeno 80 mq o dei campi da tennis, con sottofondo drenato non inferiore a 650 mq.
Rientrano inoltre nella categoria le abitazioni unifamiliari, costituite da più vani, in un unico alloggio padronale superiore a 200 mq” (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.”
Sono definibili abitazioni di lusso anche le singole unità immobiliare di superficie superiore a 240 mq, escludendo come citato precedentemente, balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
Criterio fondamentale è la destinazione urbanistica dell’area ove viene edificato l’immobile, che deve essere nota e precisata da ogni Comune.
Nella tabella finale, dell’Allegato A del Dm 2 agosto 1969, facilmente reperibile online, cercandolo nei principali motori di ricerca, è infine previsto un elenco utile e specifico, per il computo delle caratteristiche dell’unità immobiliare, tenendo ben presente che per far sì che l’immobile sia definito “abitazione di lusso” sono necessarie più di 4 caratteristiche.