Importanti novità stanno per essere introdotte nel mondo degli amministratori di condominio. Il nuovo art. 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, infatti, a metà del 2013 impatterà su tutti coloro che desiderano divenire amministratori condominiali, stabilendo dei requisiti più rigidi per disciplinare questa crescente professione.
Più nel dettaglio, il tenore letterale del testo dell’art. 71-bis stabilisce che potranno diventare amministratori di condominio solo coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la p.a., l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti e inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale
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