La risoluzione del 20 marzo 2012 dell’Agenza delle Entrate definisce in modo completo la situazione delle agevolazioni fiscali della prima casa, nel caso questa sia stata usucapita.
Quando una sentenza dichiarativa di usucapione, emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria competente, trasferisce la proprietà immobiliare ad un soggetto, quest’ultimo può richiedere legittimamente le agevolazioni fiscali, a condizione che si tratti di “prima casa” , con requisito di immobile ad uso abitativo e che tutti gli altri requisiti, normalmente richiesti, vengano accertati dall’Amministrazione finanziaria, con riferimento alla data della sentenza con cui viene usucapito l’immobile stesso.
L’usucapione è infatti definibile come un acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, ma l’Agenzia delle Entrate conferma il necessario controllo del rispetto di tutti i requisiti.
Importante ricordare come l’estensione dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali per la prima casa, effettuata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 20 marzo 2012, è stata effettuata limitatamente all’imposta di registro, escludendo le imposte catastali e ipotecarie, data l’esistenza di una specifica normativa al riguarda.
Un accenno merita anche la disciplina dell’usucapione speciale, che ai sensi dell‘art. 1159 del Codice Civile, deriva dal possesso continuato per 15 anni di un fondo rustico, inteso come “piccole proprietà rurali site in territori montani, finalizzate all’arrotondamento e all’accorpamento di proprietà diretto- coltivatrici”.
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella risoluzione del 20 marzo 2012, fa riferimento ad una sua precedente pronuncia del 2011, indicando come le agevolazioni fiscali prima citate sono legittimamente richiedibili anche nel caso di usucapione speciale.