La Circolare 28/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate apporta qualche interessante chiarimento sulla disciplina fiscale degli immobili all’estero. In primo luogo, stabilisce la nota delle Entrate, è necessario distinguere nettamente il Paese di collocazione dell’immobile: per gli immobili extra UE la base imponibile fiscale è infatti determinata con regola generale (costo risultate dall’atto d’acquisto o dalla costruzione) e deroga (nell’impossibilità di cui sopra, si prende in considerazione il valore di mercato).
Per gli immobili situati in Paesi UE o in Norvegia e in Islanda, la regola generale è il valore catastale determinato e rivalutato con le regole del Paese stesso; la deroga è invece costituita, anche in questo caso, dal costo dell’acquisto dell’immobile o, in mancanza, dal valore di mercato.
Dall’imposta dovuta per il fisco italiano, occorrerà detrarre quella versata a titolo di imposta patrimoniale nel Paese estero. Si noti, a tal fine, come la circolare chiarisca che gli unici Paesi che non applicano imposte patrimoniali siano Malta e il Regno Unito, mentre negli altri casi, occorrerà verificare la natura del tributo confrontandola con quella indicata nella tabella allegata alla circolare.
Gli immobili andranno riportati infine nel quadro RW di Unico, se con costo di acquisto superiore ai 10 mila euro.
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