La circolare 28/E dell’agenzia delle entrate diffusa in data 2 luglio 2012 fornisce gli strumenti per il calcolo dell’imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche. In sostanza il provvedimento prevede che venga usato il costo di acquisto come base imponibile per immobili posseduti in Francia, Belgio, Irlanda e Malta.
La circolare inoltre precisa che l’Ivie è dovuta da titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non invece chi detiene solo la nuda proprietà, nonché dai locatari titolari di un contratto di locazione finanziaria. Deve essere usato il costo di acquisto anche per immobili ubicati in Stati non Ue diversi da Islanda e Norvegia. In assenza di costo di acquisto verrà usato il valore di mercato, desunto da appositi listini e borsini.
Per gli immobili che invece sono situati in Stati appartenenti all’Ue ( e per Norvegia e Islanda) il punto di riferimento invece il valore catastale. Inoltre viene precisato che per importi sotto i 200 euro ( senza tenere conto di eventuali crediti maturati per imposte pagate all’estero) non è dovuta alcuna imposta ( come non è dovuta la compilazione del quadro RM del mod. Unico).
fonte http://www.zerotasse.it
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