Con l’articolo 4 del Decreto Legge, noto come manovra Salva Italia, del 06.12.2011 le detrazioni del 36% diventano permanenti a partire da Gennaio 2011 e quelle del 55% saranno prorogate fino al 31 Dicembre 2012.
La detrazione del 36% si applica a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con il limite di 48.000€ per singola unità immobiliare e sarà ripartita come detrazione dell’IRPEF in dieci anni; non ci sarà più per i contribuenti di età superiore ai 75 anni e agli 80 anni la rispettiva possibilità di detrarre in cinque ed in tre anni.
Nel caso in cui gli interventi siano stati realizzati in diversi anni ed in corso di prosecuzione, ai fini del limite massimo delle spese detraibili, si considerano anche le spese sostenute negli anni percedenti.
Anche gli interventi a seguito di eventi calamitosi, di ricostruzione e/o ripristino degli edifici, potranno essere soggetti alla detrazione purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; saranno inoltre detraibili tutte le spese sostenute per:
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante: il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia; l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; bonifiche dall’amianto; opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Restano detraibili anche le spese professionali, per le prestazioni di tecnici abilitati, inerenti ad attività di progettazione e correlate allo svolgimento dei lavori.
Inoltre, sono detraibili al 36% dell’IRPEF, tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che vendano o assegnino l’immobile entro 6 mesi dal termine dei lavori.
Se gli interventi sono realizzati su abitazioni adibite anche all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata è trasferita all’acquirente persona fisica dell’immobile, salvo diverso accordo delle parti.
In generale, al nuovo titolare dell’unità immobiliare spetta una detrazione pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante nell’atto di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
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