Come per la vecchia ICI, anche alla nuova imposta sugli immobili, l’ IMU è applicabile la norma che prevede la riduzione a metà dell’imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
A non essere più applicabile è solo la disposizione, abrogata dalla manovra Monti, che, ai fini dell’applicazione di tale norma, attribuiva ai Comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.
E’ questa una delle interpretazioni della normativa sulla manovra economica che la Confedilizia ha fornito in una circolare diramata alle Associazioni territoriali aderenti e consultabile sul proprio sito internet.
Confedilizia, nel suo commento interpretativo, ha inoltre espresso l’avviso che l’impianto normativo previsto per l’Ici trovi applicazione, per le parti non abrogate, anche ai fini dell’Imu. E ha segnalato che è stata invece soppressa la possibilità per i Comuni di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
Il documento contiene l’illustrazione, oltre che delle disposizioni relative all’Imu, anche di tutte le altre norme della manovra che interessano i proprietari di casa, fra le quali quelle concernenti il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la relativa maggiorazione, la nuova imposta sugli immobili all’estero, le novità sulle detrazioni del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per quelli di risparmio energetico.