Tra le tante novità introdotte con l’IMU (la nuova tassa sugli immobili), troviamo sicuramente quella che colpisce le costruzioni rurali: stalle, fienili, abitazioni rurali, etc.
Queste infatti, erano categorie esenti dalla vecchia ICI, ma nel decreto salva Italia (Dl 201/2011 convertito nella legge 214/2011), non si fa più riferimento a questa esenzione. Ovviamente, tale novità ha suscitato un pò di perplessità, data la poca chiarezza della normativa, ma anche molto malumore. Stiamo parlando infatti di una nuova tassa, una spesa che fino ad oggi non era contemplata nei nostri budget. Pensiamo inoltre al settore delle strutture agrituristiche, che saranno le più colpite da questo nuovo tributo e che dovranno affidarsi a professionisti per districarsi nella normativa.
Infatti, per gli immobili rurali che ancora oggi sono legittimamente iscritti nel Catasto dei terreni – eccetto le nuove costruzioni e i trasferimenti – il decreto salva Italia prevede l’obbligo di iscrizione tra i fabbricati entro il 30 novembre 2012. Dato che per l’accatastamento c’è tempo fino alla fine di novembre e la prima rata dell’Imu va pagata entro il 18 giugno, potrebbero esserci alcuni proprietari che – al momento del versamento – non conoscono ancora la rendita esatta su cui calcolare l’imposta: in questo caso, si dovrà pagare sulla base della rendita di un fabbricato simile, per poi calcolare il conguaglio una volta che sia stata attribuito un valore catastale.
A regime, le regole per il pagamento dell’Imu rurale saranno del tutto simili a quelle per l’Imu generale. Nel caso delle abitazioni, alla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 160 si applicano le aliquote del 4 per mille per la casa principale (con detrazione di 50 euro a figlio convivente inferiore ai 26 anni) e del 7,6 per mille negli altri casi (al netto delle variazioni che possono essere effettuate dai Comuni).
Infine, ricordiamo che per l’individuazione dei fabbricati rurali la norma non fa riferimento alla classificazione catastale, come avveniva precedentemente, anzi, viene espressamente abrogata dal decreto la disposizione secondo cui per il riconoscimento della ruralità occorreva la classificazione catastale nelle categorie A/6 per le abitazioni e D/10 per i fabbricati strumentali.