A chi può rivolgersi un inquilino che subisce “molestie” per chiedere il risarcimento dei danni avuti durante la propria locazione?
Per esempio, un inquilino, dopo aver preso in affitto un locale, nota delle macchie sul soffitto e considera che il danno è dovuto ad infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal terrazzo comune.
Questo tipo di problema rientra nei concetti di “molestia di fatto” che l’inquilino subisce durante la locazione. Secondo l’art. 1585 c.c., in base al quale per le cosiddette molestie di fatto il locatore non ha alcuna responsabilità e l’inquilino può rivalersi per i danni subiti direttamente contro chi li ha causati. D’altronde non avrebbe senso consentire di agire contro il proprietario dell’appartamento per il danno causato da esterni? Si tratterebbe d’una ipotesi di responsabilità oggettiva particolarmente ed ingiustificatamente punitiva. Il concetto, ben espresso dalla norma appena citata, è pienamente condiviso anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
La Cassazione, infatti, in una propria recente pronuncia, relativa a danni subiti dall’inquilino a causa d’infiltrazioni d’acqua, ha dichiarato che “in linea di principio si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell’immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585 c.c., comma 2, gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno (Cass. n. 12220/03)” (Cass. 31 agosto 2011 n. 17881).