Le spese per l’atto di compravendita (rogito notarile) sono a carico dell’acquirente e sono percentualmente proporzionali al valore di vendita dell’immobile.
Più alto è il valore dell’immobile più bassa sarà la percentuale richiesta dal notaio, che può oscillare orientativamente dallo 0,7% al 2%.
Quando si acquista una casa, l’acquirente è tenuto, inoltre, al pagamento dell’imposta di registro, o alternativamente dell’Iva, delle imposte ipotecaria e catastale, che vengono calcolate sul prezzo di vendita, e a seconda della veste giuridica del venditore, come segue:
Acquisto da:
Privato – Impresa “non costruttrice” – Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori | registro | 7% |
ipotecaria | 2% | |
catastale | 1% |
Impresa costruttrice o di ristrutturazione che vende dopo 4 anni dall’ultimazione dei lavori | Iva | 10% |
Registro | 168 € | |
Ipotecaria | 168 € | |
Catastale | 168 € |
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Acquisto da privati | Registro | 3% |
Ipotecaria | 168 € | |
Catastale | 168 € |
Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori | Iva | 4% |
Registro | 168 € | |
Ipotecaria | 168 € | |
Catastale | 168 € |
Acquisto da impresa non costruttrice
Acquisto da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 4 anni dall’ultimazione dei lavori |
Iva | Esente |
Registro | 3% | |
Ipotecaria | 168 € | |
Catastale | 168 € |
Per usufruire delle agevolazioni “prima casa” non è necessario che l’immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari. Viene agevolato l’acquisto di una casa, quale che sia l’uso che se ne intende fare, purché sussistano i requisiti che vedremo di seguito.
Le agevolazioni sono riconosciute in sede di registrazione dell’atto. Esse competono non soltanto per gli atti a titolo oneroso che comportano l’acquisto della proprietà, ma anche quando l’atto comporta l’acquisto della nuda proprietà, del diritto d’abitazione, uso e usufrutto.
L’acquisto delle pertinenze
Le agevolazioni per la prima casa spettano allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
– C/2 (cantina o soffitta);
– C/6 (garage o box auto);
– C/7 (tettoia o posto auto).
Le unità immobiliari classificate nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale ma devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
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